DM 8/10/1998, n. 1169
pubblicato sulla G.U. n.278 del 27/11/1998 - Supplemento Ordinario n.195

DECRETO

Promozione di programmi innovativi in ambito urbano denominati "Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio "



IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l’art.52 del D.L.vo 31 marzo 1998, n.112 sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59 che definisce tra i compiti di rilievo nazionale la "identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale, nonché al sistema delle città e delle aree metropolitane, anche ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse del paese.";

Visto l’art.54 del medesimo D.L.vo che tra le funzioni mantenute allo Stato individua la "promozione di programmi innovativi in ambito urbano che implichino un intervento coordinato da parte di diverse amministrazioni dello Stato, di intesa con la conferenza unificata.";

Visto l’art.98 del medesimo D.L.vo che tra le funzioni mantenute allo Stato individua la "pianificazione pluriennale della viabilità", la "programmazione, progettazione, realizzazione e gestione della rete autostradale e stradale nazionale" e la "determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei canoni per le licenze e le concessioni";

Visto il D.L.vo 26 febbraio 1994, n.143, che, nell’istituire l’Ente Nazionale per le Strade, sottopone lo stesso ente all’alta vigilanza del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 26 luglio 1996 n.11613, registrato alla Corte dei Conti il 4 settembre 1996, reg.2, fogl.76, con il quale, tra l’altro, le attività demandate al Ministero dei lavori pubblici riguardanti l’Ente Nazionale per le Strade, l’espletamento dei compiti connessi all’attività di vigilanza sull’ente predetto, nonché le competenze sui programmi di riqualificazione urbana sono state attribuite alla Direzione generale per il coordinamento territoriale;

Visti i commi 2, 3 e 4 dell’art.81 del D.P.R. n.616/1972 come modificati dal D.P.R. n.383/1994 che stabilisce le procedure di approvazione dei progetti di opere pubbliche statali e di opere pubbliche di interesse statale da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti;

Visto l’art.55 del sopra citato D.L.vo che stabilisce ulteriori procedure e competenze relativamente alla localizzazione di opere di interesse statale;

Visto l’art.2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n.662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica che individua una pluralità di strumenti di concertazione per la realizzazione di "interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali";

Visto il documento della Commissione dell’Unione Europea denominato "Agenda 2000", nel quale vengono presi in considerazione gli interventi in aree urbane;

Viste le proposte di regolamento del Consiglio dell’Unione Europea recanti disposizioni sui fondi strutturali - COM(1998)131def. Del 18 marzo 1998 - nelle quali vengono prese in considerazione le problematiche e gli interventi nelle aree urbane dell’obiettivo 2 e nelle regioni dell’obiettivo 1, nonché nelle zone dell’obiettivo 3;

Vista il primo progetto ufficiale dello "Schema di sviluppo dello spazio comunitario", elaborato dal Comitato di sviluppo spaziale, nella quale sono definiti gli orientamenti in materia di sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario e di integrazione degli obiettivi di coesione socio-economica, di competitività e di sviluppo sostenibile;

Preso atto che la Direzione generale del coordinamento territoriale, la Direzione generale delle opere marittime e la Direzione generale dell’edilizia statale e dei servizi speciali, ciascuno per le proprie competenze, si impegnano a promuovere e a partecipare alla realizzazione dei programmi innovativi in ambito urbano, denominati programmi di riqualificazione e di sviluppo sostenibile del territorio, anche attraverso il finanziamento di interventi ricompresi nei suddetti programmi;

Vista l’intesa con la Conferenza unificata raggiunta in data 10 settembre 1998, in attuazione dell’art.54 del sopra citato D.L.vo con la quale, tra l’altro, sono stati definiti i criteri per la selezione delle proposte dei programmi innovativi in ambito urbano denominati "Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio ";

Viste le disposizioni in materia contenute nelle leggi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Decreta:

Art.1

1. Le disponibilità del Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale del coordinamento territoriale - derivanti dalle somme non utilizzate per i programmi di riqualificazione urbana di cui al D.M. 21 dicembre 1994 sono destinate alla promozione e alla partecipazione alla realizzazione di programmi innovativi in ambito urbano denominati programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio.

2. Gli accordi di programma di cui all’art.2 del D.M. 30 ottobre 1997 debbono essere sottoscritti, a pena di decadenza dal finanziamento concesso, entro il 31 dicembre 1998.

3. Alle finalità di cui al comma 1 sono altresì destinate, nella misura indicata dai rispettivi documenti di programmazione ed in conformità agli obiettivi da perseguire, le disponibilità della Direzione generale delle opere marittime e della Direzione generale dell’edilizia statale e dei servizi speciali, qualora nei programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio sono ricompresi interventi di competenza delle suddette direzioni generali.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con gli statuti di autonomia e con le rispettive norme di attuazione.

Art.2

1. I programmi di cui all’art.1 hanno l’obiettivo di avviare una sperimentazione sulle azioni amministrative e sui moduli operativi più efficaci per attivare i finanziamenti per gli interventi nelle aree urbane che saranno previsti nel nuovo quadro comunitario di sostegno.

2. La sperimentazione di cui al comma 1 è attuata con la partecipazione della Commissione dell’Unione Europea, della BEI, delle Regioni, dei soggetti promotori - di cui all’art.4 dell’allegato bando - dei programmi prescelti, del Ministero dei lavori pubblici, del Dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell’Anas.

3. Le modalità di presentazione e di selezione dei programmi innovativi in ambito urbano denominati programmi di riqualificazione e di sviluppo sostenibile del territorio sono disciplinate dal bando allegato al presente *decreto.

Art.3

1. Ai fini della verifica, del monitoraggio e della diffusione dei risultati della sperimentazione è istituito, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, un Comitato composto dai seguenti membri:

2. Potranno inoltre partecipare ai lavori del Comitato, su indicazione del Comitato medesimo, in qualità di membri non permanenti i rappresentanti di altre amministrazioni centrali, regionali e locali, istituzioni, enti eventualmente interessati alla realizzazione dei programmi.

3. Il Comitato approva il proprio regolamento interno, comprendente le disposizioni circa le modalità organizzative e procedurali.

4. Il Comitato è assistito da una segreteria tecnica composta da personale della Direzione generale del coordinamento territoriale e individuata dal responsabile della Direzione stessa.

5. E’ ammessa la spesa fino al 4 per cento delle disponibilità di cui all’art.1, comma 1, per servizi di assistenza tecnica, monitoraggio, diffusione dei risultati e valutazione da fornire al Comitato di cui al comma 1.

Art.4

1. Il presente decreto e l’allegato bando sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, li 1998

Il Ministro dei lavori pubblici

DIREZIONE GENERALE DEL COORDINAMENTO TERRITORIALE

Bando allegato

Art.1

Disponibilità finanziarie

1. Le disponibilità finanziarie destinate all’attuazione dei programmi di riqualificazione urbana di cui al D.M. 21 dicembre 1994 e non impegnate, sono utilizzate per la promozione e per la partecipazione alla realizzazione di programmi innovativi in ambito urbano denominati "programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio" di seguito nel presente provvedimento definiti "programmi".

2. Alla realizzazione dei programmi sono, altresì, destinate, nella misura indicata dai rispettivi documenti di programmazione ed in conformità agli obiettivi da perseguire, le disponibilità finanziarie della Direzione generale delle opere marittime e della Direzione generale dell’edilizia statale e dei servizi speciali.

3. All’attuazione dei programmi possono essere destinate le risorse dell’Unione Europea, quelle delle amministrazioni pubbliche e quelle di soggetti privati.

Art.2

Obiettivi del programma

1. I programmi riguardano ambiti territoriali (sub-regionale, provinciale, intercomunale, comunale) individuati sulla base delle caratteristiche fisiche, morfologiche, culturali e produttive e si propongono di favorire:

  1. la realizzazione, l’adeguamento e il completamento di attrezzature, sia a rete che puntuali, di livello territoriale e urbano in grado di promuovere e di orientare occasioni di sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, ambientale e sociale, avuto riguardo ai valori di tutela ambientale, alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico, e garantendo l’aumento di benessere della collettività;

  2. la realizzazione di un sistema integrato di attività finalizzate all’ampliamento e alla realizzazione di insediamenti industriali, commerciali e artigianali, alla promozione turistico-ricettiva e alla riqualificazione di zone urbane centrali e periferiche interessate da fenomeni di degrado.

2. Gli ambiti territoriali di cui al comma 1 possono ricomprendere:

  1. i sistemi metropolitani caratterizzati dal deficit infrastrutturale relativo alla gestione dei grandi bacini di mobilità e dalla criticità delle interconnessioni tra nodi dei sistemi di trasporto internazionali, nazionali e interregionali;

  2. i distretti insediativi che richiedono una migliore strutturazione della loro articolazione infraregionale, rafforzando le relazioni di complementarità e sinergia tra i singoli centri ricompresi nei suddetti distretti;

  3. il sistema degli spazi di transizione e integrazione tra i sistemi urbani di cui ai punti a) e b) e il sistema delle attrezzature di cui al punto d);

  4. il sistema delle attrezzature sia a rete che puntuali di livello territoriale e urbano.

Art.3

Assi prioritari d’intervento

1. Gli assi prioritari di intervento dei programmi riguardano:

  1. interventi pubblici e di interesse pubblico di dimensione e importanza tale da rappresentare una precondizione per progetti di investimenti o di maggiore produttività per operatori pubblici e privati;

  2. interventi finalizzati a favorire lo sviluppo locale e la valorizzazione del capitale fisso sociale, anche mediante una adeguata collocazione rispetto alle attrezzature a rete e a quelle puntuali;

  3. interventi complementari ai progetti di cui alla lett. a);

  4. azioni e iniziative finalizzate a favorire lo sviluppo dell’occupazione, la formazione professionale e più vantaggiose condizioni del credito, con particolare riferimento a quanto posto in essere da altre amministrazioni pubbliche, anche statali ed europee;

  5. la funzione di ordinare sul territorio gli interventi previsti da altre iniziative avviate sulla base degli strumenti della programmazione negoziata (patti territoriali, contratti d’area) ovvero di affiancare, anche in termine di finanziamento, le predette iniziative.

2. Gli interventi di cui alla lett.a) del comma 1 sono riconducibili, in via esemplificativa:

3. Gli interventi di cui alla lett.b) del comma 1 sono riconducibili, in via esemplificativa:

Art.4

Soggetti promotori dei programmi

1. I comuni promuovono i programmi in coerenza con le previsioni degli strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale, ove esistenti, e assicurano l’integrazione e la concertazione con le politiche settoriali assunte dagli altri enti pubblici competenti per territorio. In caso di non compatibilità con gli strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale, i comuni promuovono i programmi d’intesa con l’amministrazione provinciale e regionale che ha la titolarità dei suddetti strumenti..

2. Previa intesa con i comuni interessati, i programmi possono essere promossi anche da provincia e regione.

3. Nel territorio della regione Trentino Alto Adige la predetta funzione è posta in capo rispettivamente alle provincie autonome di Trento e di Bolzano.

4. Ai fini dell’individuazione degli interventi e delle azioni di cui all’art.3, comma 1, i soggetti promotori favoriscono la più ampia partecipazione all’attuazione dei programmi da parte di soggetti pubblici e privati.

5. Ai soggetti promotori compete il compito di verificare la compatibilità e la coerenza dei programmi con le indicazioni dei documenti di pianificazione urbanistica e territoriale ovvero l’impegno a conseguire la suddetta coerenza.

6. Per l’espletamento di compiti e di attività di supporto i soggetti promotori possono costituire le società miste di cui all’art.22, lett.e) della legge 142/1990.

Art.5

Soggetti proponenti

1. Ai fini della composizione dei programmi le proposte ai soggetti promotori sono formulate dai seguenti soggetti proponenti anche riuniti tra loro in forma associata:

  1. enti pubblici territoriali ( regioni, province, comunità montane);

  2. altre amministrazioni pubbliche (le amministrazioni dello Stato, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, le società e imprese a partecipazione pubblica, gli istituti autonomi case popolari comunque denominati);

  3. soggetti privati ( associazioni di categoria, imprenditori, società finanziarie, istituti bancari proprietari degli immobili, soggetti concessionari, proprietari o gestori di reti).

Art.6

  1. La sezione 7 – Costi e finanziamenti del programma – di cui all’allegato “A” al decreto ministeriale 8 ottobre 1998 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27 novembre 1998, n.278, è sostituita così come risulta dall’allegato elaborato.

  2. Le indicazioni per la compilazione del modello “PRUSST” di cui all’allegato “A” al decreto ministeriale 8 ottobre 1998 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27, relativa alle sezione 7, sono sostituite cosi come risulta dall’allegato elaborato.

  3. La sezione 12 – Riepilogo del costo e dei finanziamenti degli interventi distinti secondo gli indicatori di cui all’art.13, di cui all’allegato “A” al decreto ministeriale 8 ottobre 1998 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27 novembre 1998, n.278, è sostituita così come risulta dall’allegato elaborato.

  4. Le indicazioni per la compilazione del modello “PRUSST” di cui all’allegato “A” al decreto ministeriale 8 ottobre 1998 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27, relativa alle sezione 12, sono sostituite cosi come risulta dall’allegato elaborato.



Art.7

  1. Al secondo comma del modello allegato “B” sostituire la frase “ Al fine del trasferimento del finanziamento per le attività di assistenza tecnica, i soggetti proponenti…” con la frase “ Al fine del trasferimento del finanziamento per le attività di assistenza tecnica, i soggetti promotori…



Roma, Il Ministro

EnricoMicheli

Per avere altre informazioni sui PRUSST o scaricare gli allegati al provvedimento consulta il sito del Ministero dei Lavori Pubblici: http://www.llpp.it/ utilizzando il comando “cerca”.

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